che non v'è motivo di scostarsi da tale orientamento nella fattispecie, ove con la decisione impugnata il Pretore – pur nell'ambito di una restituzione dei termini (art. 21 e 22 CPP) – ha statuito per finire sulla ricevibilità dell'opposizione al decreto di accusa, ossia su un presupposto processuale che, se negato (come nel caso in esame), pone fine al procedimento penale di prima sede;