{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-57_2000-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58681&nX40_KEY=4933321&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "350f89706e44ee591994fd2756ff59cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.57"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.57"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:14", "Checksum": "d0aa45b23f2088b2fdce9f7e2c7b44cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.57\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche nelle condizioni descritte, come ha ritenuto il Pretore di Locarno Città (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), il ricorrente – non giurista – ha agito con negligenza risolvendo l'interrogativo da sé medesimo, tanto più che per ottenere una risposta chiara e affidabile gli sarebbe bastato rivolgersi al Ministero pubblico o interpellare il legale che lo aveva difeso pochi giorni prima davanti al Pretore del Distretto di Leventina;\nche tale leggerezza denota un mero errore di valutazione e osta al riconoscimento di un caso di forza maggiore o di “altre ragioni importanti” nel senso dell'art. 21 CPP;\nche, ciò posto, il ricorso si dimostra manifestamente infondato e può essere deciso con la procedura dell'art. 291 cpv. 1 CPP;\nche gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP);\nper questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 350.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– ____________,\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Pretore della giurisidizione di Locarno Città;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario"}