sentenza, consid. 19.3) non ha peraltro nemmeno proceduto all'assegnazione proporzionale dei beni alle parti lese ex art. 60 cpv. 1 lett. b CP, rilevando che ciò sarà possibile unicamente quando saranno chiarite le pregiudiziali questioni di diritto civile (art. 60 cpv. 3 CP e 350 cpv. 4 CPP). Essa si è infatti soltanto limitata a confiscare quanto – a suo giudizio – costituisce provento di reato ex art. 59 n. 1 CP (consid. 19.2 della sentenza impugnata). D'altro canto, si fosse anche costituita parte civile, la legittimazione ricorsuale non risulterebbe automaticamente scontata alla luce dell'art. 287 cpv. 2 CPP, che consente soltanto ricorsi contro sentenze assolutorie.