2 CPP (in cui è parte la persona colpita dal provvedimento). La Corte di cassazione e di revisione penale non ha per contro riconosciuto legittimazione ricorsuale alla parte considerata soltanto come un terzo colpito dal provvedimento, cui la Corte di assise ha assegnato un termine per fare valere le proprie ragioni giusta la procedura di cui all'art. 350 cpv. 4 CPP (CCRP, sentenza del 18 novembre 1998 in re C. consid. 3). A maggior ragione al ricorrente deve essere preclusa la facoltà di ricorrere ex art. 287 ss. CPP in una fattispecie, come la presente, in cui la Corte di assise (cfr. sentenza, consid.