Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Un giudizio del genere è stato peraltro preso in considerazione dallo stesso ricorrente, ove si consideri che contro la sentenza di assise egli ha inoltrato due dichiarazioni di ricorso, una alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 289 cpv. 1 CPP), una alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale ex art. 272 PP (possibile soltanto contro una sentenza cantonale definitiva). 6. È vero che anche decisioni di confisca possono essere impugnate con ricorso per cassazione.