Già per questo solo motivo – mancata costituzione di parte civile – al ricorrente fa difetto la legittimazione ricorsuale davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Invero, il ricorrente fa valere di essersi costituito il 25 agosto 1995 parte civile, ma come ammesso nello stesso gravame (pag. 3), tale atto concerne il procedimento penale promosso contro __________ (cfr. doc. D ), tuttora pendente. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.