174, pag. 22 ). D'altro canto la stessa Corte di assise ha compreso la critica del Procuratore pubblico, rilevando che, senza la circostanza attenuante dell'art. 11 CP, avrebbe considerato l'attitudine processuale del prevenuto come elemento a suo sfavore nella commisurazione della pena (sentenza, pag, 31 in alto). Infine, non può nemmeno essere rimproverato alla Corte delle assise criminali di avere conferito peso sproporzionato al carcere preventivo sofferto dal prevenuto, dato che è stata la sua reticenza a prolungarne la durata.