Decisivo, a ben vedere, è che la sentenza impugnata resista alla critica nel suo esito, ossia che la condanna a 3 anni di reclusione, tenuto conto di tutte le circostanze – sia aggravanti, sia attenuanti – sia ancora sostenibile. Ciò che è il caso nella fattispecie, dato che l'aggravante considerata con particolare insistenza dal Procuratore pubblico – mancata collaborazione con conseguente incremento degli oneri istruttori – risulta in ogni modo temperata dalla indubbia scemata responsabilità che ha colpito il soggetto a partire dal 1996 (act. 174, pag. 22 ).