174 pag. 12 in fondo). Certo, la sentenza impugnata non determina il grado di responsabilità del soggetto con riferimento a ogni singola infrazione commessa, ossia non riprende ad litteram quanto riferito dal perito, e cioè che si è trattato di scemata responsabilità lieve all'inizio e di scemata responsabilità lieve–media verso e durante la fine del periodo che entra in considerazione (act. 174, pag. 22). Tale constatazione è però ininfluente. Decisivo, a ben vedere, è che la sentenza impugnata resista alla critica nel suo esito, ossia che la condanna a 3 anni di reclusione, tenuto conto di tutte le circostanze – sia aggravanti, sia attenuanti – sia ancora sostenibile.