Con ciò la Corte di merito ha quindi statuito correttamente, ossia ha considerato sia le circostanze sfavorevoli, sia le circostanze favorevoli al prevenuto, riconoscendogli anche gli sforzi compiuti per risarcire le vittime. e) Il ricorrente dissente da queste considerazioni, rimproverando al prevenuto un'attitudine diversa. Egli però non sostanzia alcun arbitrio al riguardo, (art. 288 lett. c CPP), ossia non dimostra perché i primi giudici avrebbero errato manifestamente concludendo nel modo riportato nella sentenza impugnata, ovvero ponendo in risalto le buone intenzioni del condannato.