Anzitutto, contrariamente a quanto preteso dal Procuratore pubblico, la prima Corte non ha trascurato la gravità oggettiva dei reati e il danno causato alle vittime e, tantomeno, l'aggravante derivante dal fatto che il prevenuto abbia, tra l'altro, commesso ripetuta truffa per mestiere (sentenza, pag, 30). Nel valutare questi lati negativi, essa ha nondimeno considerato che, in fin dei conti, dall'indebito profitto conseguito, il ricorrente non ha tratto significativi vantaggi, nel senso che egli non ha mutato apprezzabilmente il proprio tenore di vita, segnatamente non ha condotto una vita sfarzosa;