Già d'acchito la sentenza impugnata risulta motivata in modo da escludere eccesso o abuso del potere di apprezzamento nell'esito (condanna a 3 anni di reclusione) al quale la prima Corte è giunta vagliando la fattispecie sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo. Anzitutto, contrariamente a quanto preteso dal Procuratore pubblico, la prima Corte non ha trascurato la gravità oggettiva dei reati e il danno causato alle vittime e, tantomeno, l'aggravante derivante dal fatto che il prevenuto abbia, tra l'altro, commesso ripetuta truffa per mestiere (sentenza, pag, 30).