al riguardo essa ha tra l'altro rilevato che l'attitudine processuale del soggetto nel corso dell'inchiesta volta a negare la realtà e, come tale, censurabile poiché indizio di totale mancanza di volontà di collaborare, risulta per finire scusabile proprio grazie alla citata circostanza attenuante. Come ulteriore elemento a favore del prevenuto, i primi giudici hanno altresì considerato che egli non ha utilizzato il provento delle malversazioni per finanziare un tenore di vita sfarzoso, che egli ha per contro persino dato fondo alla sue preesistenti risorse nel tentativo di risarcire le vittime, sacrificando la casa di abitazione ipotecata in misura superiore alle sue possibilità di