Vagliando l'aspetto soggettivo, la Corte di merito ha considerato a favore dell'imputato la sua scemata responsabilità ex art. 11 CP di grado da lieve a medio; al riguardo essa ha tra l'altro rilevato che l'attitudine processuale del soggetto nel corso dell'inchiesta volta a negare la realtà e, come tale, censurabile poiché indizio di totale mancanza di volontà di collaborare, risulta per finire scusabile proprio grazie alla citata circostanza attenuante.