2a con richiami) . c) Nella fattispecie la Corte di assise ha inflitto al ricorrente 3 anni di reclusione, rilevando anzitutto l'oggettiva gravità dei reati commessi dal soggetto, determinata dalla ripetitività delle operazioni truffaldine commesse per mestiere lungo un ragguardevole arco di tempo, dall'entità dei denari sottratti, come pure dal sistematico abuso del particolare rapporto di fiducia instauratosi con la maggior parte dei clienti. Sotto questo profilo – ha osservato la prima Corte – sarebbe giustificata una pena più severa rispetto a quella effettivamente irrogata.