Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 3g). b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito usufruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore.