Ritiene tra l'altro che i primi giudici abbiano dimostrato ingiustificata indulgenza nel valutare l'incidenza di circostanze attenuanti, come la scemata responsabilità e la volontà di emendamento del condannato e la durata della carcerazione preventiva. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: