{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-54_2000-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58680&nX40_KEY=4933321&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "735520391394b293aca7de7afa3f2bdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:13", "Checksum": "dd6d47db68080ad78039d441a9bdbbac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il ricorrente insorge contro il provvedimento della confisca disposto dalla Corte delle assise criminali sui conti no. __________, intestato a __________, no. __________, intestato a __________ e ____________, e no. __________intestato a __________. Egli richiama, in estrema sintesi, una precedente procedura esecutiva promossa nei confronti di __________ sulla base di una sentenza contumaciale pronunciata da una Corte distrettuale del Texas che ha riconosciuto il soggetto colpevole di truffa, condannandolo a un risarcimento a suo favore di US$ 10'000'000.– rispettivamente US$ 20'000'000.–, procedura che è sfociata nel sequestro LEF degli averi oggetto del contestato provvedimento confiscatorio e nel rigetto dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo dallo stesso __________. Rileva altresì che si è pure proceduto al sequestro penale dei medesimi conti nell'ambito del procedimento penale promosso contro __________. Nel merito egli fa valere che se è vero che gli averi sui conti confiscati derivano da reati penali, tali infrazioni non sono quelle imputabili a ____________, ma concernono l'attività truffaldina di __________. Occorre, in altri termini, secondo il ricorrente, distinguere tra i due procedimenti penali.\n4. Giusta l'art. 287 cpv. 1 CPP il Procuratore pubblico, l'accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali. La parte civile invece può interporre ricorso per cassazione soltanto contro una sentenza di assoluzione (art. 287 cpv. 2 CPP).\n5. Il ricorrente non è né accusato, né parte civile nel procedimento oggetto della sentenza impugnata. Egli è soltanto – stando al tenore del ricorso – un terzo colpito dalla confisca ordinata dalla Corte di assise, la quale ha ritenuto che le somme confluite sui conti presso la Banca __________ di Lugano siano provento di reato e attengano ai clienti di ____________ (sentenza, consid. 19.2). Già per questo solo motivo – mancata costituzione di parte civile – al ricorrente fa difetto la legittimazione ricorsuale davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Invero, il ricorrente fa valere di essersi costituito il 25 agosto 1995 parte civile, ma come ammesso nello stesso gravame (pag. 3), tale atto concerne il procedimento penale promosso contro __________ (cfr. doc. D ), tuttora pendente. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Un giudizio del genere è stato peraltro preso in considerazione dallo stesso ricorrente, ove si consideri che contro la sentenza di assise egli ha inoltrato due dichiarazioni di ricorso, una alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 289 cpv. 1 CPP), una alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale ex art. 272 PP (possibile soltanto contro una sentenza cantonale definitiva).\n6. È vero che anche decisioni di confisca possono essere impugnate con ricorso per cassazione. La Corte di cassazione e di revisione penale ha infatti riconosciuto tale facoltà sia all'imputato colpito da un provvedimento del genere con la sentenza di merito (caso classico), sia alla persona colpita da un provvedimento confiscatorio ordinato in un cosiddetto procedimento autonomo ex art. 350 cpv. 2 CPP (in cui è parte la persona colpita dal provvedimento). La Corte di cassazione e di revisione penale non ha per contro riconosciuto legittimazione ricorsuale alla parte considerata soltanto come un terzo colpito dal provvedimento, cui la Corte di assise ha assegnato un termine per fare valere le proprie ragioni giusta la procedura di cui all'art. 350 cpv. 4 CPP (CCRP, sentenza del 18 novembre 1998 in re C. consid. 3). A maggior ragione al ricorrente deve essere preclusa la facoltà di ricorrere ex art. 287 ss. CPP in una fattispecie, come la presente, in cui la Corte di assise (cfr. sentenza, consid. 19.3) non ha peraltro nemmeno proceduto all'assegnazione proporzionale dei beni alle parti lese ex art. 60 cpv. 1 lett. b CP, rilevando che ciò sarà possibile unicamente quando saranno chiarite le pregiudiziali questioni di diritto civile (art. 60 cpv. 3 CP e 350 cpv. 4 CPP). Essa si è infatti soltanto limitata a confiscare quanto – a suo giudizio – costituisce provento di reato ex art. 59 n. 1 CP (consid. 19.2 della sentenza impugnata). D'altro canto, si fosse anche costituita parte civile, la legittimazione ricorsuale non risulterebbe automaticamente scontata alla luce dell'art. 287 cpv. 2 CPP, che consente soltanto ricorsi contro sentenze assolutorie. Tale questione può comunque essere lasciata indecisa, alla luce delle considerazioni che precedono.\nIII. Sul ricorso di __________ (Suisse) SA\n7. La ricorrente impugna a sua volta il dispositivo di confisca, limitatamente al conto no. __________presso la Banca __________, Lugano, facendo anche essa valere diritti prevalenti sull'attivo confiscato e contestando in ogni modo che i valori confluiti su quel conto (colpito anche da un sequestro LEF) costituiscano provento di reato. Se non che, come per __________ Inc., alla ricorrente fa difetto la qualità di parte ex art. 287 ss CPP, già perché essa – come si vedrà in appresso – non si è costituita parte civile nel presente procedimento."}