{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-54_2000-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58680&nX40_KEY=4933321&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "735520391394b293aca7de7afa3f2bdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:13", "Checksum": "dd6d47db68080ad78039d441a9bdbbac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGià d'acchito la sentenza impugnata risulta motivata in modo da escludere eccesso o abuso del potere di apprezzamento nell'esito (condanna a 3 anni di reclusione) al quale la prima Corte è giunta vagliando la fattispecie sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo. Anzitutto, contrariamente a quanto preteso dal Procuratore pubblico, la prima Corte non ha trascurato la gravità oggettiva dei reati e il danno causato alle vittime e, tantomeno, l'aggravante derivante dal fatto che il prevenuto abbia, tra l'altro, commesso ripetuta truffa per mestiere (sentenza, pag, 30). Nel valutare questi lati negativi, essa ha nondimeno considerato che, in fin dei conti, dall'indebito profitto conseguito, il ricorrente non ha tratto significativi vantaggi, nel senso che egli non ha mutato apprezzabilmente il proprio tenore di vita, segnatamente non ha condotto una vita sfarzosa; anzi, per finire egli ha persino dato fondo alla sue preesistenti risorse, compresi gli averi della cassa pensione (sentenza, pag. 31). Con ciò la Corte di merito ha quindi statuito correttamente, ossia ha considerato sia le circostanze sfavorevoli, sia le circostanze favorevoli al prevenuto, riconoscendogli anche gli sforzi compiuti per risarcire le vittime.\ne) Il ricorrente dissente da queste considerazioni, rimproverando al prevenuto un'attitudine diversa. Egli però non sostanzia alcun arbitrio al riguardo, (art. 288 lett. c CPP), ossia non dimostra perché i primi giudici avrebbero errato manifestamente concludendo nel modo riportato nella sentenza impugnata, ovvero ponendo in risalto le buone intenzioni del condannato. Nemmeno può essere fatto carico alla Corte di merito di essere caduta nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento nel vagliare l'incidenza della scemata responsabilità del prevenuto. Che al momento dei fatti ____________ abbia agito in stato di scemata responsabilità da lieve a media risulta attestato dal perito giudiziario dott. __________ (act. 174 pag. 21 seg.). Che l'attitudine ostruzionista per non dire provocatoria dello stesso prevenuto nel corso dell'istruttoria – circostanza che ha senz'altro complicato e allungato l'inchiesta e, di riflesso, ha determinato poca comprensione al momento di formulare la richiesta di pena all'attenzione della Corte di assise – dipendeva però (anche) da turbe psicologiche, poteva essere accertato senza arbitrio dai primi giudici sulla base dello stesso referto peritale (act. 174 pag. 12 in fondo). Certo, la sentenza impugnata non determina il grado di responsabilità del soggetto con riferimento a ogni singola infrazione commessa, ossia non riprende ad litteram quanto riferito dal perito, e cioè che si è trattato di scemata responsabilità lieve all'inizio e di scemata responsabilità lieve–media verso e durante la fine del periodo che entra in considerazione (act. 174, pag. 22). Tale constatazione è però ininfluente. Decisivo, a ben vedere, è che la sentenza impugnata resista alla critica nel suo esito, ossia che la condanna a 3 anni di reclusione, tenuto conto di tutte le circostanze – sia aggravanti, sia attenuanti – sia ancora sostenibile. Ciò che è il caso nella fattispecie, dato che l'aggravante considerata con particolare insistenza dal Procuratore pubblico – mancata collaborazione con conseguente incremento degli oneri istruttori – risulta in ogni modo temperata dalla indubbia scemata responsabilità che ha colpito il soggetto a partire dal 1996 (act. 174, pag. 22 ). D'altro canto la stessa Corte di assise ha compreso la critica del Procuratore pubblico, rilevando che, senza la circostanza attenuante dell'art. 11 CP, avrebbe considerato l'attitudine processuale del prevenuto come elemento a suo sfavore nella commisurazione della pena (sentenza, pag, 31 in alto). Infine, non può nemmeno essere rimproverato alla Corte delle assise criminali di avere conferito peso sproporzionato al carcere preventivo sofferto dal prevenuto, dato che è stata la sua reticenza a prolungarne la durata. Egli trascura infatti di nuovo i vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, che riconducono la richiamata attitudine per l'appunto anche allo stato di scemata responsabilità. Il confronto con il caso __________ SA risulta, per finire, appropriato; in quel procedimento i prevenuti erano stati infatti condannati a una pena di soli 10 mesi superiore per reati ben più gravi e per indebiti profitti ben più consistenti. È vero che X. e Y. avevano collaborato, al contrario dell'imputato nel presente procedimento; come visto, di questo comportamento egli non era però totalmente responsabile. Ben si può convenire con la Corte di assise che, nella fattispecie, si tratta di pena mite. Contrariamente a quanto preteso dal Procuratore pubblico, con un giudizio di tale indole la prima Corte non ha però ancora ecceduto o abusato nel proprio potere di apprezzamento.\n2. Ne discende che il ricorso – che parte tra l'altro dalla erronea premessa che avendo il Magistrato inquirente già tenuto conto di eventuali circostanze attenuanti nella sua proposta di pena, la Corte di assise non avrebbe dovuto dar prova di ulteriore clemenza (ricorso, punto 2.1.1) – deve essere disatteso siccome infondato, senza ulteriori formalità (art. 291 cpv. 1 CPP).\nII. Sul ricorso di __________ Inc."}