{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-54_2000-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58680&nX40_KEY=4933321&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "735520391394b293aca7de7afa3f2bdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:13", "Checksum": "dd6d47db68080ad78039d441a9bdbbac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 3g).\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito usufruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare nondimeno quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto di cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 162 consid. 2a con richiami) .\nc) Nella fattispecie la Corte di assise ha inflitto al ricorrente 3 anni di reclusione, rilevando anzitutto l'oggettiva gravità dei reati commessi dal soggetto, determinata dalla ripetitività delle operazioni truffaldine commesse per mestiere lungo un ragguardevole arco di tempo, dall'entità dei denari sottratti, come pure dal sistematico abuso del particolare rapporto di fiducia instauratosi con la maggior parte dei clienti. Sotto questo profilo – ha osservato la prima Corte – sarebbe giustificata una pena più severa rispetto a quella effettivamente irrogata. Se non che, hanno soggiunto i primi giudici, la pena proposta dal Procuratore pubblico (4 anni e 6 mesi di reclusione) è eccessivamente severa, ove si consideri soltanto la sentenza emessa il 21 febbraio 2000 dalla Corte delle assise criminali nel caso della __________ SA, con la quale i due imputati – cui era stata comunque riconosciuta la collaborazione prestata e il pentimento manifestato nei confronti delle vittime – erano stati condannati a 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati ben più gravi. Vagliando l'aspetto soggettivo, la Corte di merito ha considerato a favore dell'imputato la sua scemata responsabilità ex art. 11 CP di grado da lieve a medio; al riguardo essa ha tra l'altro rilevato che l'attitudine processuale del soggetto nel corso dell'inchiesta volta a negare la realtà e, come tale, censurabile poiché indizio di totale mancanza di volontà di collaborare, risulta per finire scusabile proprio grazie alla citata circostanza attenuante. Come ulteriore elemento a favore del prevenuto, i primi giudici hanno altresì considerato che egli non ha utilizzato il provento delle malversazioni per finanziare un tenore di vita sfarzoso, che egli ha per contro persino dato fondo alla sue preesistenti risorse nel tentativo di risarcire le vittime, sacrificando la casa di abitazione ipotecata in misura superiore alle sue possibilità di rimborso degli interessi, e l'avere di cassa pensione, che avrebbe invece potuto tenere per sé. La Corte di assise ha pure considerato la durata della carcerazione preventiva sofferta pari a circa 17 mesi, segnatamente l'angoscia derivata dalla prolungata assenza di riscontri certi sul momento in cui essa avrebbe preso termine (sentenza, pag. 29 segg.)."}