Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Sono posti così per quattro quinti a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato (art. 15 CPP). Non è il caso invece di modificare il dispositivo sulle spese di prima sede, l'attuale riforma non incidendo apprezzabilmente sul loro ammontare né sul loro riparto (art. 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre ai figli, che si sono costituiti parti civili e che hanno presentato osservazioni al ricorso con l'ausilio di un legale, un'indennità complessiva di fr. 1'500.– per ripetibili (art. 9 cpv.