Dell'inapplicabilità dell'art. 68 cpv. 1 CP egli può trarre, quindi, solo un beneficio relativo. c) Ciò posto, tenuto conto sia delle circostanze aggravanti e attenuanti, compresa l'anomalia di carattere, appare equo fissare la pena a carico del ricorrente in 7 anni di reclusione. La sostanziale conferma delle imputazioni più gravi non consente – contrariamente a quanto il condannato pretende – di ridurre l'ammontare delle indennità a favore delle vittime stabilite dalla Corte di assise (art. 272 CPP). Al ricorrente rimane comunque aperta la via dell'appello giusta l'art. 268 cpv. 1 CPP. 24. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.