Come si è visto, tale imputazione (art. 219 CP) è “assorbita” dagli art. 187 e 191 CP. Bisogna a questo punto ricommisurare la pena a carico del prevenuto in virtù dell'art. 296 cpv. 1 CP. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: