Se ne conclude pertanto che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere accolto per quanto riguarda l'impugnazione del dispositivo n. 1.1.3, nel senso che il ricorrente va riconosciuto colpevole – in relazione a quello specifico reato – di atti sessuali diversi da quelli ritenuti dai primi giudici (egli non ha commesso sodomia sulla figlia). Il ricorso va pure accolto nella misura in cui il ricorrente insorge contro la condanna per violazione del dovere di assistenza o di educazione (dispositivo n.1.3 della sentenza impugnata). Come si è visto, tale imputazione (art. 219 CP) è “assorbita” dagli art. 187 e 191 CP.