Essi hanno richiamato il vecchio art. 191 CP (“atti di libidine su fanciulli”) e il fatto che tale norma considerava come reato qualificato l'abuso commesso dall'autore su una vittima che gli era stata affidata, come pure il protrarsi e l'intensità degli abusi. Hanno rilevato che in ogni modo, trattandosi di concorso ideale, la questione è accademica, dato che il quadro edittale della pena non muta e dato che, comunque sia, la posizione di padre dev'essere considerata nella commisurazione della pena (sentenza, pag. 29).