a) Pur rilevando che la dottrina non è unanime al riguardo e pur ricordando che in DTF 126 IV 136 il Tribunale federale ha ammesso il concorso imperfetto tra l'art. 219 CP e gli art. 189 e 190 CP, i primi giudici hanno ritenuto applicabile in concreto sia l'art. 219, sia l'art. 187, sia l'art. 191 CP. Essi hanno richiamato il vecchio art. 191 CP (“atti di libidine su fanciulli”) e il fatto che tale norma considerava come reato qualificato l'abuso commesso dall'autore su una vittima che gli era stata affidata, come pure il protrarsi e l'intensità degli abusi.