Dubbi astratti e teorici sono sempre possibili, né una certezza totale può essere pretesa: il principio è disatteso solo quando il giudice avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale o oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza (DTF del 25 settembre 2000 in re S., consid. 33b, 120 Ia 31 consid. 2c). Riferito all'onere probatorio, il principio in dubio pro reo significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato, non a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza (DTF 120 Ia 31 consid. 2c e 2d). Nella fattispecie il ricorrente invoca il principio in dubio pro reo come regola sull'apprezzamento delle prove.