Il ricorrente dissente dall'opinione del perito, citando fonti mediche che consentirebbero, a suo modo di vedere, di giungere a una conclusione diversa. Non è però compito del giudice né tanto meno della Corte di cassazione e di revisione penale sostituirsi al perito nello stabilire se un autore abbia agito in stato di scemata responsabilità (CCRP, sentenza del 17 dicembre 1998 in re C., consid. 11). Di nuovo il ricorso è perciò destinato all'insuccesso. 19. Nel punto 3.9 del memoriale il ricorrente critica pure la Corte di assise per avere liquidato in poche righe, nel consid. 4.6, diverse sue obiezioni e riflessioni sulle risposte date dai figli e sui riscontri medici e clinici.