Il ricorrente insiste nel far valere che occorreva almeno motivare perché, nonostante quell'anomalia, non entrava in considerazione la scemata responsabilità, ma a torto. Chiamato ad esprimersi, il perito ha dato risposte precise sia per quanto attiene alla capacità di intendere e di volere, sia per quanto riguarda gli effetti della patologia ricordata nel ricorso (act. 142, pag. 7). Il ricorrente dissente dall'opinione del perito, citando fonti mediche che consentirebbero, a suo modo di vedere, di giungere a una conclusione diversa.