Ha soggiunto, il perito, che il ricorrente denota un'anomalia del carattere con parafilia e che la sua personalità non esclude la possibilità o la tendenza alla recidiva. Il ricorrente asserisce che i primi giudici hanno trattato l'argomento con superficialità nella misura in cui si sono limitati a rilevare “l'anomalia di carattere constatata dal perito dr. __________, la quale pur non giustificando l'applicazione dell'art. 11 CP, ha avuto un certo influsso sui freni inibitori” (sentenza, pag. 30).