Considerando in diritto: 1. Il ricorrente si duole anzitutto di un arbitrario accertamento dei fatti e di un'arbitraria valutazione delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 IV 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile.