{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-53_2001-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58679&nX40_KEY=4711451&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1f91ea91980ad4559001659a3ecea410"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2000.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:32:48", "Checksum": "d4dd72e65851310c3a9a56a3c2d43f20", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 11 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono un ruolo di second'ordine (DTF118 IV 350 consid. 2g).\nb) Dal parziale accoglimento del ricorso il ricorrente non può beneficiare – come si è anticipato – di importanti riduzioni di pena. Come hanno rilevato i primi giudici, la sua colpa è gravissima, ove appena si consideri che egli ha abusato di ragazzini (di 9, rispettivamente di 3 anni) sui quali aveva l'autorità parentale, cagionando loro traumi che per comune esperienza possono avere strascichi fino all'età adulta. Né egli ha dimostrato un qualsiasi pentimento: anzi, con un comportamento processuale reticente egli ha tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità, asserendo che i figli raccontavano il falso, incurante di causare loro altri traumi. Come circostanze attenuanti valgono l'incensuratezza, la non facile vita anteriore e l'anomalia di carattere riscontrata dal dott. __________ (sentenza, pag. 30). È vero inoltre che – contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di merito – egli non risulta avere commesso sodomia vera e propria sulla figlia __________ (che all'epoca non aveva nemmeno quattro anni), com'è vero che non vi è spazio per una condanna (supplementare) per violazione dei doveri di educazione o di assistenza. Resta il fatto che, premendo fortemente il pene sull'ano della bambina, il ricorrente ha nondimeno compiuto un atto sessuale ripugnante e che, abusando dei propri figli, egli ha violato i suoi doveri di padre. Nella commisurazione della pena (art. 63 CP) occorre tenere conto anche di ciò. Dell'inapplicabilità dell'art. 68 cpv. 1 CP egli può trarre, quindi, solo un beneficio relativo.\nc) Ciò posto, tenuto conto sia delle circostanze aggravanti e attenuanti, compresa l'anomalia di carattere, appare equo fissare la pena a carico del ricorrente in 7 anni di reclusione. La sostanziale conferma delle imputazioni più gravi non consente – contrariamente a quanto il condannato pretende – di ridurre l'ammontare delle indennità a favore delle vittime stabilite dalla Corte di assise (art. 272 CPP). Al ricorrente rimane comunque aperta la via dell'appello giusta l'art. 268 cpv. 1 CPP.\n24. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Sono posti così per quattro quinti a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato (art. 15 CPP). Non è il caso invece di modificare il dispositivo sulle spese di prima sede, l'attuale riforma non incidendo apprezzabilmente sul loro ammontare né sul loro riparto (art. 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre ai figli, che si sono costituiti parti civili e che hanno presentato osservazioni al ricorso con l'ausilio di un legale, un'indennità complessiva di fr. 1'500.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Non si assegnano ripetibili invece alla moglie __________, che si è limitata a postulare il rigetto del ricorso con brevi osservazioni.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, i dispositivi n. 1.1.3 e n. 1.3 della sentenza impugnata sono annullati e il dispositivo n. 1.1.2 è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di atti sessuali con la figlia __________ (di 3 anni) in almeno tre occasioni. In applicazione della pena, il ricorrente è condannato a sette anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto (dispositivo n. 2.1). Per il resto il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1'900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 2'000.–\nsono posti per quattro quinti a carico del ricorrente e per il rimanente a carico dello Stato. Il ricorrente verserà alla parte civile __________ la somma complessiva di fr. 1'500.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________, c/o PCT La Stampa, 6904 Lugano;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. _______;\n– Corte delle assise criminali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;\n– avv. __________ (per la parte civile __________);\n– avv. __________ (per le parti civili __________).\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}