{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-53_2001-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58679&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1f91ea91980ad4559001659a3ecea410"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:20", "Checksum": "44cb745069c1ed9fa212511fe3168bf3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n16. Secondo il ricorrente la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio ritenendo credibile la testimonianza della moglie resa davanti al Procuratore pubblico il 12 ottobre 1999. Egli non dimostra però la manifesta insostenibilità delle considerazioni – per altro non sempre confutate nel gravame – che hanno spinto i primi giudici a credere che il ricovero della donna presso la clinica di __________ fosse dovuto anche al trauma da essa sofferto per gli abusi sessuali commessi dal marito sui figli (sentenza, pag. 25). Né dimostra essere arbitrario credere alla commovente reazione della madre il 19 ottobre 1999 presso il “Centro __________ ”, davanti ai figli, come ha riferito __________ nel verbale del PP act. 98, (sentenza, pag. 24-25). Certo, quanto ha detto la madre non collima appieno con quanto hanno detto i figli (in particolare __________). Ciò non basta tuttavia per far apparire manifestamente insostenibile l'apprezzamento della prima Corte sulla credibilità di __________. Del resto, il fatto che i singoli racconti non combacino in tutto e per tutto induce a escludere che gli interessati si siano messi d'accordo sul contenuto delle dichiarazioni.\n17. Il ricorrente dissente anche dalla psicodiagnosi eseguita dalla dott. __________ e dalla dott. __________, che evidenziano in entrambi i bambini un quadro compatibile con l'ipotesi di un trauma sessuale (sentenza, pag. 26 con riferimento ad act. 23). Nemmeno al riguardo egli dimostra tuttavia perché i primi giudici avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento. In proposito la sentenza impugnata sfugge alla critica.\n18. Alla prima Corte il ricorrente rimprovera di avere violato il diritto federale negandogli la scemata responsabilità (art. 11 CP). Ora, su questo punto la prima Corte ha rilevato che il perito psichiatrico dott. __________ ha escluso deliri o atteggiamenti psicotici o altri gravi malattie che possano avere alterato il pensiero o l'agire del prevenuto, sicché ha ritenuto quest'ultimo pienamente responsabile, capace di valutare il carattere illecito degli atti commessi e di conseguentemente agire (sentenza, pag. 27). Ha soggiunto, il perito, che il ricorrente denota un'anomalia del carattere con parafilia e che la sua personalità non esclude la possibilità o la tendenza alla recidiva. Il ricorrente asserisce che i primi giudici hanno trattato l'argomento con superficialità nella misura in cui si sono limitati a rilevare “l'anomalia di carattere constatata dal perito dr. __________, la quale pur non giustificando l'applicazione dell'art. 11 CP, ha avuto un certo influsso sui freni inibitori” (sentenza, pag. 30). In realtà, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la prima Corte non ha mancato di considerare il problema, giacché al momento di fissare la pena (art. 63 CP) essa ha tenuto conto proprio dell'anomalia di carattere (sentenza, pag. 30). Il ricorrente insiste nel far valere che occorreva almeno motivare perché, nonostante quell'anomalia, non entrava in considerazione la scemata responsabilità, ma a torto. Chiamato ad esprimersi, il perito ha dato risposte precise sia per quanto attiene alla capacità di intendere e di volere, sia per quanto riguarda gli effetti della patologia ricordata nel ricorso (act. 142, pag. 7). Il ricorrente dissente dall'opinione del perito, citando fonti mediche che consentirebbero, a suo modo di vedere, di giungere a una conclusione diversa. Non è però compito del giudice né tanto meno della Corte di cassazione e di revisione penale sostituirsi al perito nello stabilire se un autore abbia agito in stato di scemata responsabilità (CCRP, sentenza del 17 dicembre 1998 in re C., consid. 11). Di nuovo il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.\n19. Nel punto 3.9 del memoriale il ricorrente critica pure la Corte di assise per avere liquidato in poche righe, nel consid. 4.6, diverse sue obiezioni e riflessioni sulle risposte date dai figli e sui riscontri medici e clinici. La critica non è chiara. Nel considerando censurato la Corte di merito ha spiegato perché essa ha escluso l'eventualità che gli abusi sessuali possano essere stati compiuti dalla zio __________. Motivando il gravame, il ricorrente affronta però tutt'altri temi, ciò che ne fa apparire dubbia l'ammissibilità. Comunque sia, il ricorso sarebbe destinato all'insuccesso quand'anche lo si vagliasse nel merito. Le doglianze si esauriscono per lo più, difatti, in considerazioni appellatorie e ad ogni modo inidonee a far apparire la sentenza impugnata arbitraria, nella misura in cui i primi giudici hanno ritenuto il ricorrente colpevole sulla base della prove raccolte."}