{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-53_2001-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58679&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1f91ea91980ad4559001659a3ecea410"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:20", "Checksum": "44cb745069c1ed9fa212511fe3168bf3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n14. Il ricorrente critica la Corte di assise perché essa si sarebbe limitata a osservare che l'esame ginecologico eseguito dalla dott. __________ non ha consentito di ravvisare segni tipici di abuso nella zona vaginale, senza precisare che a pochi giorni dell'inizio del dibattimento la stessa ginecologa ha smentito i suoi precedenti rapporti medici, i quali hanno condizionato il procedimento, inducendo gli inquirenti a non più chiedersi se abuso vi fosse stato. La censura cade nel vuoto. Anzitutto la prima Corte ha ricordato che la perita ha corretto i suoi precedenti referti (sentenza, pag. 19). Nel rapporto del 27 maggio 1999 la dott. __________ aveva constatato “uno status compatibile con delle manipolazioni croniche a livello dei genitali della bambina segnalate dalla scomparsa dell'imene in una zona tipica soprattutto in seguito a manipolazioni ripetute con dita o altri strumenti che riescono comunque a non provocare la rottura dell'imene ma a provocare una dilatazione e assottigliamento” (act. 12). Con scritto del 27 settembre 2000 la stessa specialista ha rettificato la sua opinione basandosi su una nuova classificazione, concludendo nel senso che non vi sono segni specifici di abuso (act. 6 successivo all'atto di accusa). Il ricorrente non spiega tuttavia perché un più sollecito chiarimento da parte della perita avrebbe potuto incidere sulla ricostruzione della fattispecie che ha comportato la sua condanna per gli atti sessuali di cui al dispositivo n. 1.1.2 della sentenza impugnata, ai quali ha assistito finanche la madre (atto di accusa punto 1.2; sentenza, pag. 19 e 20). Ne segue che la doglianza, come detto, cade nel vuoto.\n15. Secondo il ricorrente sarebbe manifestamente arbitrario l'accertamento degli abusi nella zona anale di __________, che lo hanno fatto condannare per avere in almeno un'occasione commesso sodomia sulla figlia. Nessuna prova certa – egli assevera – è stata fornita al riguardo, come ha ammesso il perito giudiziario dott. __________, il quale per finire ha ritenuto poco probabile una penetrazione anale con pene alla luce degli esami da egli eseguiti (rapporto di polizia giudiziaria, annesso act. 12).\na) Secondo la Corte delle assise criminali un riscontro oggettivo di abuso anale risulterebbe invece dalla perizia del dott. __________, dato che secondo quell'esperto la serie di alterazioni anatomiche osservate depongono “con forza” per un abuso sessuale proprio nella ragione anale della bimba. Il perito ha ritenuto più probabile, nondimeno, che si sia trattato di manipolazioni e non di una penetrazione peniena, pur non escludendola. Premesso che un atto del genere non può essere escluso anche alla luce della sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali il 15 novembre 1999 in re S., i primi giudici hanno soggiunto che il dott. __________ ha altresì precisato che le lesioni riscontrate avrebbero potuto senz'altro essere state cagionate da una forte pressione del pene sull'orifizio anale della piccola. Ha per finire stabilito che ciò è il minimo di quel che la bambina ha dovuto subire (sentenza, pag. 19).\nb) Quale conclusione la prima Corte ha tratto al riguardo non è chiaro, salvo che nel dispositivo n. 1.1.3. della sentenza impugnata essa ha condannato l'imputato per atti sessuali con fanciulli anche per avere sodomizzato almeno una volta la figlia __________. Nel consid. 4.2 (sentenza, pag.18 e 19) essa non ha accertato però se sia trattato di penetrazione – come ha dichiarato la bambina in un suo interrogatorio (sentenza, pag. 17) – oppure di atti simili, come a un certo momento il perito ha finanche ritenuto più probabile. Essa ha rilevato soltanto che, secondo il perito, le lesioni riscontate avrebbero potuto essere state causate anche da una forte pressione del pene sull'ano.\nc) In diritto ci si potrebbe domandare invero se la Corte di assise avesse particolari motivi per inserire nella sentenza impugnata i dispositivi con i quali riconosce il ricorrente autore colpevole di sodomia in due occasioni sul figlio __________ (n. 1.1.1) e in un'altra occasione sulla figlia __________ (n. 1.1.3). L'art. 187 CP non differenzia secondo l'atto sessuale commesso (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 79 ad art. 187). La natura e l'intensità dell'abuso costituisce se mai, dandosene il caso, un criterio per determinare la colpa dell'autore e, quindi, per stabilire la pena a suo carico in applicazione dell'art. 63 CP (cfr. Corboz, Les principales infractions, vol. II, n. 23 ad art. 187 CP). La questione, più accademica che pratica, può essere lasciata irrisolta.\nd) Sia come sia, in effetti, in mancanza di più solidi riscontri il ricorrente non può essere riconosciuto colpevole del reato così com'è descritto nel dispositivo n. 1.1.3 della sentenza impugnata. Il precetto in dubio pro reo impone che gli si imputi la versione – che poteva essere accertata senza incorrere in arbitrio – a lui più favorevole: quella cioè di una forte pressione del pene sull'orifizio anale della bambina, senza penetrazione, come ha prospettato il perito al dibattimento (verbale del processo, pag. 7, in cui l'esperto ha ritenuto difficilmente immaginabile, pur senza escluderla, una penetrazione anale). Su questo punto il ricorso si rivela perciò, almeno in parte, provvisto in parte di buon diritto. Il dispositivo n. 1.1.3 della sentenza impugnata va di conseguenza annullato e il dispositivo n. 1.1.2 riformato nel senso che il ricorrente è dichiarato autore colpevole di avere commesso atti sessuali con la figlia __________ (di 3 anni) in almeno tre occasioni. Sulla commisurazione della pena si dirà oltre."}