{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-53_2001-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58679&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1f91ea91980ad4559001659a3ecea410"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:20", "Checksum": "44cb745069c1ed9fa212511fe3168bf3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n10. Assevera il ricorrente che l'opinione della Corte di assise non può essere condivisa nemmeno ove essa accredita la testimonianza di __________ anche dall'espressione da lui usata per spiegare come si sentiva prima, durante e dopo la penetrazione anale (“come se uno mi ha messo cento supposte dentro, nel mio sedere”: sentenza, pag. 16). Un paragone del genere – egli fa valere – non deve sorprendere poiché è normale che un bambino di dieci anni tende a paragonare un simile dolore proprio con quello conseguente all'uso di supposte, ingigantendone il numero. Una siffatta allegazione appellatoria, per altro poco seria, non può tuttavia trovare spazio in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Ancora una volta l'ammissibilità del ricorso non è data. Alla prima Corte il ricorrente rimprovera poi di avere conferito rilevanza soverchia ai disegni di __________, segnatamente a quello in cui egli esortava la madre a parlare, la credibilità del ragazzo essendo venuta meno già per le sue precedenti bugie. Di nuovo egli trascura però i limiti del potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale, chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Sia come sia, non si vede quale arbitrio avrebbe commesso la prima Corte considerando che con la frase apposta accanto alla balena __________ intendesse alludere al fatto che la madre aveva assistito ad altri due casi di abusi (sentenza, pag. 17; cfr. act. annesso ad act. 98). Tanto meno se si pensa che __________ ha effettivamente assistito a queste scene (sentenza, pag. 19 segg). Al riguardo il gravame non merita altra disamina.\n11. Richiamati gli accertamenti peritali del dott. __________ e del dott. __________, il ricorrente confuta gli abusi sessuali che, secondo la Corte di assise, egli avrebbe compiuto su __________. Egli sembra affermare che si possa tutt'al più parlare di manipolazioni nella zona anale – ciò che non basterebbe a dimostrarne la finalità sessuale – e non di penetrazione peniena. Egli non pretende però che la Corte di assise sia caduta nell'arbitrio ritenendo – sulla base del racconto del ragazzo, della testimonianza della madre e della perizia del dott. __________ (act. 16, pag. 2 e verbale del dibattimento; sentenza, pag. 17) – che __________ sia stato vittima di sodomia. Carente di motivazione, su questo punto il ricorso deve essere ancora un volta dichiarato inammissibile. D'altro canto nel gravame l'interessato si vale di circostanze che neppure figurano agli atti del processo. Al dibattimento il dott. __________ ha sì manifestato dubbi sulla eventualità di una penetrazione anale, con riferimento tuttavia all'altra vittima, __________ (verbale del dibattimento, pag. 7).\n12. Il ricorrente insorge contro la sentenza di assise anche nella misura in cui la Corte di merito ha creduto alla figlia __________ e assume che i primi giudici non avrebbero correttamente affrontato il problema legato all'affidabilità di bambini in tenera età. A suo modo di vedere i giudici avrebbe dovuto per lo meno porsi i medesimi interrogativi evidenziati dal prof. __________ nel procedimento sfociato con sentenza 5 maggio 2000 della Corte delle assise criminali in Lugano in re R.; essi avrebbero dovuto considerare la suggestionabilità e, quindi, la scarsa attendibilità di tali soggetti. Invece essi nemmeno hanno esaminato il problema e mai hanno dato più credito all'opinione della dott. __________ rispetto a quella del prof. __________. Richiami e paragoni del genere, di chiara connotazione appellatoria, sono però inammissibili in un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio.\n13. Il ricorrente si diffonde dipoi con ulteriori riflessioni sulla credibilità della bambina. Fa carico alla Corte di assise di essersi basata su testimonianze indirette, nella misura in cui essa ha accertato che __________ aveva già rivelato gli abusi subiti (verosimilmente alle educatrici del Centro __________). Alla prima Corte egli rimprovera anche di avere trascurato il rapporto 20 marzo 2000 della psicologa __________ (firmato anche dal dott. __________), da cui si può unicamente evincere che a mente di __________ il papà le faceva male al sederino (act. 234) e in particolare di non essersi domandata se altre cause avrebbero potuto causare i dolori. Inoltre il ricorrente critica i primi giudici anche per non avere considerato che i bambini sono giunti al centro di accoglienza “__________ ” già sapendo della storia del “pippi nella patatina” perché presenti la sera del 12 marzo 1999 quando è intervenuta la polizia, che __________ e __________ hanno recepito le preoccupazione degli adulti a causa delle visite mediche cui sono stati sottoposti e delle quali – quanto meno __________ – conoscono il risultato, che __________ sa quanto racconta __________, che le sue rilevazioni potrebbero essere equiparate a quelle di un fratello maggiore che protegge la sorellina. Con argomentazioni del genere, di natura appellatoria, il ricorrente si limita però a prospettare una propria versione e interpretazione dei fatti, senza dimostrare perché, giudicando diversamente (ossia credendo a __________ anche perché la sua versione, ritenuta veritiera dalla psicologa __________, ha trovato sostanziale conferma nella deposizione della madre) i primi giudici siano trascesi in arbitrio. Al ricorrente va ricordato che per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o finanche preferibile. Occorre dimostrare perché, accertando i fatti e valutando le prove diversamente, la Corte di merito abbia errato a tal punto da urtare il sentimento di giustizia e di equità. Come visto, il ricorrente non ha per nulla soddisfatto tale condizione ."}