{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-53_2001-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58679&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1f91ea91980ad4559001659a3ecea410"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:20", "Checksum": "44cb745069c1ed9fa212511fe3168bf3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2000.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 novembre 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 12 ottobre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 12 ottobre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e violazione dei doveri d'assistenza o educazione. Essa ha accertato – in estrema sintesi – che tra la primavera del 1998 e il marzo del 1999 l'imputato ha sodomizzato il figlio __________ (nato __________ 1989) in almeno tre occasioni, ha commesso atti sessuali con la figlia __________ (nata il __________ 1995) in almeno due occasioni e ha sodomizzato quest'ultima in almeno un'altra occasione, esponendo a pericolo lo sviluppo fisico e intellettuale dei figli. In applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato __________ a 7 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e alla privazione dell'autorità parentale. Lo ha condannato inoltre a versare a ciascuna delle vittime fr. 20'000.– a titolo di indennità e fr. 6'000.– per ripetibili e a __________ (madre delle vittime) fr. 20'000.– a titolo di indennità e fr. 10'000.– per ripetibili. Infine ha ordinato che __________ sia sottoposto a trattamento ambulatoriale da iniziare già durante l'esecuzione della pena.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 13 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 23 novembre successivo, egli chiede il proscioglimento da ogni imputazione o quanto meno, in via subordinata, la limitazione della condanna per atti sessuali con fanciulli a semplici manipolazioni anali sul figlio __________ (in tre occasioni), ad atti sessuali sulla figlia __________ (in 2 occasioni) e ad atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere sulla sola figlia __________. Sempre in subordine egli chiede di ridurre la condanna a 3 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), alla privazione dell'autorità parentale e al pagamento di indennità e ripetibili ridotte. Chiede infine di essere sottoposto a trattamento ambulatoriale.\nC. Nelle sue osservazioni del 4 dicembre 2000 __________ propone di respingere il ricorso. Identica conclusione formulano __________ e __________, come pure il Procuratore pubblico con osservazioni del 14 e 15 dicembre 2000.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente si duole anzitutto di un arbitrario accertamento dei fatti e di un'arbitraria valutazione delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 IV 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF125 IV 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).\n2. La Corte di assise ha raggiunto il convincimento circa la colpevolezza dell'imputato grazie anzitutto alle testimonianze che i figli __________ e __________ hanno reso davanti al segretario della Magistratura dei minorenni, durante le quali essi hanno riferito – in modo definito credibile dalla psicologa e perita giudiziaria __________ – i ripetuti abusi sessuali che il padre aveva compiuto su di loro. Alla credibilità di __________ – ha soggiunto la Corte – hanno contribuito, tra l'altro, le spontanee rivelazioni della bambina ad alcune educatrici del “Centro __________ ”, presso il quale essa è stata collocata dopo l'arrivo della polizia in seguito a una violenza lite fra genitori la notte del 12 marzo 1999, come pure le spiegazioni date all'educatrice __________ su un disegno da essa eseguito il 19 settembre 1999, quando ha evocato ancora una volta gli abusi subiti. Quanto al racconto di __________, esso risultava ancor più credibile dopo che l'8 ottobre 1999 il ragazzo aveva eseguito presso il “Centro __________ ” un disegno alla presenza della psicologa __________; dopo avere raffigurato una balena, di proprio pugno e spontaneamente il ragazzo vi ha scritto accanto due frasi; nella prima invitava la mamma a consegnare a __________ il game-boy e la bicicletta, nella seconda esortava la madre stessa a riferire a __________ tutto quanto era accaduto in casa. Quest'ultimo messaggio, a mente della Corte, poteva riferirsi solo agli abusi sessuali (sentenza, pag. 17)."}