L'altra metà degli oneri va posta quindi a carico dello Stato. Quanto ai costi del decreto di accusa e della sentenza impugnata, essi seguono la medesima sorte. Non si attribuiscono ripetibili all'imputato (art. 9 cpv. 6 CPP), il cui grado di vittoria è pari a quello di soccombenza. Per questi motivi, visto per sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: I. __________ è ritenuto autore colpevole di ingiuria. II. __________ è mandato esente da pena. III. __________ è rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile. IV. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr.