Gli oneri del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza, nel senso che lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che ha determinato la cassazione (art. 15 CPP). Il ricorrente non ottiene l'assoluzione postulata in via principale, ma si vede mandare esente da pena. Appare equo ch'egli sopporti quindi la metà degli oneri processuali. Per quanto riguarda l'altra metà, trattandosi di processi di azione privata, essa potrebbe essere caricata al querelante (art. 9 cpv. 3 CPP). Nella fattispecie, nondimeno, la querela in sé appariva legittima, di modo che non si giustifica di addebitare spese a costui. L'altra metà degli oneri va posta quindi a carico dello Stato.