A tale provocazione è altrettanto manifesto che il cognato ha reagito con l'ingiuria. Ciò non toglie che in sostanza le parti si siano fatte giustizia da sé, sul luogo dell'offesa, e che un'ulteriore sanzione non è di interesse pubblico. Il caso rientra dunque nelle previsioni dell'art. 177 cpv. 2 CP, il che rende superfluo domandarsi se – come asserisce il ricorrente – si ravvisino in concreto i presupposti dell'art. 177 cpv. 3 CP. È vero che il giudice non è obbligato a esentare l'autore da pena, né secondo l'art. 177 cpv. 2 CP né secondo l'art. 177 cpv. 3 CP (DTF 109 IV 43 consid.