3 CP, in effetti, il giudice può mandare esenti da pena le parti, o una di esse, se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto. Scopo della norma è di permettere al giudice di soprassedere a un'inflizione di pena se le parti si sono fatte giustizia da sé, sul luogo, e la disputa è tanto insignificante che l'interesse pubblico non richiede un'ulteriore sanzione (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, n. 8 ad art. 177 CP; DTF 82 IV 181, 72 IV 22). Analoga finalità persegue l'art. 177 cpv.