{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-52_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58678&nX40_KEY=4711452&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e5fc94d20d517626d1a14393927a82af"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2000.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:32:33", "Checksum": "8e383c5f9256f2975b6492578790ebba", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.52\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) In concreto risulta, come detto, che in un crescendo di invettive __________ ha accusato __________ (sposato con sua sorella) di avere relazioni extraconiugali, biasimandolo indirettamente per le sue origini italiane. L'altro ha reagito con la frase ingiuriosa. Ora, l'esenzione di pena dell'art. 177 cpv. 2 CP si applica proprio ai casi in cui l'ingiuriato causa la reazione illecita dell'antagonista con un contegno sconveniente o reprensibile (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, pag. 216, n. 34 con rinvii). Contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza pag. 5, cpv. 2), non occorre che la gravità delle offese si equivalga: basta che la persona lesa abbia tenuto un comportamento riprovevole, il quale ha provocato nell'autore una comprensibile reazione violenta, manifestatasi immediatamente con l'ingiuria (Corboz, op. cit.). Nemmeno è necessario che l'autore dell'ingiuria abbia querelato il provocatore (Trechsel, op. cit. art. 177 n. 8).\nc) Non fa dubbio che nella fattispecie __________ ha provocato sconvenientemente __________, dicendogli che il denaro della successione non era destinato a sostentare le sue relazioni clandestine e riconducendo tale contegno adultero alle origini etniche di lui. A tale provocazione è altrettanto manifesto che il cognato ha reagito con l'ingiuria. Ciò non toglie che in sostanza le parti si siano fatte giustizia da sé, sul luogo dell'offesa, e che un'ulteriore sanzione non è di interesse pubblico. Il caso rientra dunque nelle previsioni dell'art. 177 cpv. 2 CP, il che rende superfluo domandarsi se – come asserisce il ricorrente – si ravvisino in concreto i presupposti dell'art. 177 cpv. 3 CP. È vero che il giudice non è obbligato a esentare l'autore da pena, né secondo l'art. 177 cpv. 2 CP né secondo l'art. 177 cpv. 3 CP (DTF 109 IV 43 consid. 4b). Non si vede tuttavia perché nel caso specifico il giudice dovrebbe prescindere da tale facoltà in una disputa di carattere eminentemente privato e personale, ove la persona direttamente ingiuriata (l'anziana madre di __________) ha rinunciato a presentare querela. Non che l'imputato benefici di un'assoluzione: egli è semplicemente esentato da pena. Ne segue che il ricorso dev'essere accolto entro tali limiti, con conseguente riforma della sentenza impugnata (art. 296 cpv. 1 CPP).\n4. Gli oneri del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza, nel senso che lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che ha determinato la cassazione (art. 15 CPP). Il ricorrente non ottiene l'assoluzione postulata in via principale, ma si vede mandare esente da pena. Appare equo ch'egli sopporti quindi la metà degli oneri processuali. Per quanto riguarda l'altra metà, trattandosi di processi di azione privata, essa potrebbe essere caricata al querelante (art. 9 cpv. 3 CPP). Nella fattispecie, nondimeno, la querela in sé appariva legittima, di modo che non si giustifica di addebitare spese a costui. L'altra metà degli oneri va posta quindi a carico dello Stato. Quanto ai costi del decreto di accusa e della sentenza impugnata, essi seguono la medesima sorte. Non si attribuiscono ripetibili all'imputato (art. 9 cpv. 6 CPP), il cui grado di vittoria è pari a quello di soccombenza.\nPer questi motivi,\nvisto per sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:\nI. __________ è ritenuto autore colpevole di ingiuria.\nII. __________ è mandato esente da pena.\nIII. __________ è rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile.\nIV. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto di accusa n. 697/2000 del 27 marzo 2000 sono poste per metà a carico di __________ e per l'altra metà a carico dello Stato. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– relative al processo sono suddivise nella medesima proporzione.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 500.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 600.–\nsono posti per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– __________;\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}