{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-52_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58678&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e5fc94d20d517626d1a14393927a82af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:02", "Checksum": "0d5477bb2a11a94946a97d0da44d14fa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.52\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 20 novembre 2000 presentato da\n|\n|\n__________,\n(patrocinato dal lic. iur. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emessa il 19 ottobre 2000 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei sui confronti; |\nesaminati gli atti;\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 1° dicembre 1999 __________ si è recato a casa del cognato __________ per discutere talune questioni legate all'eredità relitta dal suocero, deceduto senza lasciare testamento. Tra i due è ben presto sorto un litigio, nel corso del quale, secondo quanto ha riferito l'agente di polizia __________, __________ ha detto a __________: “Tua madre è una puttana”. In seguito alla querela sporta da __________ il 2 dicembre 1999, con decreto di accusa del 27 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria e lo ha condannato a una multa di fr. 500.–. Statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 19 ottobre 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha confermato l'imputazione e la pena.\nB. Contro la sentenza appena citata __________ ha inoltrato il 24 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del ricorso, del 20 novembre 2000, egli chiede di essere prosciolto dall'accusa o quanto meno, in subordine, che la multa inflittagli sia ridotta. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione ha formulato il 24 gennaio 2001 la parte civile __________.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\n2. Il Pretore ha accertato che in concreto, durante la lite, __________ ha rivolto a __________ la frase “Tua madre è una puttana”, riferita alla madre di lui. La circostanza è stata confermata al dibattimento dall'agente della polizia comunale __________, intervenuto sul posto. Il ricorrente sostiene che il primo giudice, fondandosi solo su tale testimonianza e ignorando altri elementi a lui favorevoli, come la deposizione di __________, è caduto in arbitrio. Afferma inoltre di avere proferito l'epiteto non riferendosi alla suocera, bensì alla figliastra di lei, tale __________, e che nella confusione l'agente di polizia ha verosimilmente travisato il destinatario dell'ingiuria. Se non che, argomenti del genere non sono inidonei a sostanziare una censura di arbitrio. In effetti il ricorrente si limita a negare di avere apostrofato di “puttana” la madre del querelante, ma la deposizione resa dal testimone __________, che ha confermato quanto dichiarato in fase istruttoria, non danno adito a dubbi, né sul contenuto della frase né sul fatto che destinataria era l'anziana madre del querelante (si veda anche l'act. 2: verbale del 4 dicembre 1999, pag. 2 in fine). Quanto alla deposizione di __________, essa riguarda i rapporti ereditari tra le parti, ma non l'accaduto del 1° dicembre 1999, episodio cui essa non ha neppure assistito.\n3. Il ricorrente invoca l'art. 177 n. 3 CP, asserendo che il querelante lo ha insultato per primo, provocando la sua reazione. A norma dell'art. 177 cpv. 3 CP, in effetti, il giudice può mandare esenti da pena le parti, o una di esse, se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto. Scopo della norma è di permettere al giudice di soprassedere a un'inflizione di pena se le parti si sono fatte giustizia da sé, sul luogo, e la disputa è tanto insignificante che l'interesse pubblico non richiede un'ulteriore sanzione (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, n. 8 ad art. 177 CP; DTF 82 IV 181, 72 IV 22). Analoga finalità persegue l'art. 177 cpv. 2 CP, secondo cui il giudice può mandare esente da pena il colpevole se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente.\na) Dal giudizio impugnato si desume che durante l'alterco __________ ha rimproverato a __________, alludendo alla nota eredità, di avere nascosto fr. 200'000.–, e di detenere mobili non tutti suoi. ___________ ha negato e ha sfidato l'antagonista a dimostrare l'accusa per mezzo del suo avvocato, soggiungendo: “I nostri soldi non devono servire per mantenere le tue amanti”. __________ ha reagito, dicendo che alla sorella di lui (cioè del querelante) egli non aveva mai fatto mancare nulla. Al che __________ ha replicato: “Qui siamo in Svizzera, non siamo in Italia, non si fa così”. __________ ha duplicato allora con la frase incriminata, proprio mentre l'anziana madre di __________ si affacciava alla finestra dell'appartamento soprastante, attratta dalle grida dei litiganti."}