1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un legale, una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a: –____________, – avv. __________; – ____________, – avv. __________