{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-51_2001-01-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58677&nX40_KEY=4933319&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea39a8021a901819b5193934fe236a6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.51"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:02:28", "Checksum": "eb70ac4f05e4bd4aa8db17b0d350cf9d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.51\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il ricorrente evoca alcuni passaggi dai verbali istruttori e sostiene che a torto il Pretore ha negato in concreto l'intenzionalità dell'azione. A suo avviso il primo giudice non poteva scartare senza arbitrio l'eventualità che l'imputato potesse ragionevolmente prendere in considerazione la possibilità di un ferimento. Intanto – egli afferma – non risulta che egli si sia procurato la ferita cadendo sulla saldatrice, poiché quando egli si trovava accasciato a terra l'imputato lo aveva ancora colpito con ripetuti calci. La contusione può quindi essere stata provocata dai calci e dalle sberle. In ogni modo, quand'anche l'ecchimosi al volto sia dovuta alla caduta sulla saldatrice, non si può seriamente sostenere che colpendo una persona con calci e sberle all'interno di un'officina non ci si possa rendere conto che la vittima possa rovinare su un oggetto contundente. In realtà – continua il ricorrente – l'imputato ha agito con deliberata intenzione, tant'è che quando egli era a terra l'imputato aveva ancora infierito su di lui.\n4. L'argomentazione del ricorrente, oltre a esaurirsi in una critica più che altro appellatoria del giudizio impugnato, si fonda su elementi nuovi. Dagli atti non risulta in effetti che egli sia stato colpito con calci al volto e al fondoschiena. Inoltre il ricorrente disconosce che la lesione semplice ravvisata dal Pretore si riconduce al taglio della mucosa boccale causata dal colpo del capo contro la saldatrice, non da sberle. E nel ricorso egli non dimostra che quest'ultimo accertamento sia arbitrario, tanto meno se si pensa che al dibattimento egli aveva chiaramente ammesso di essersi procurato la ferita alla bocca e alla parte destra del volto cadendo su un utensile di lavoro. Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo del reato, giova ricordare che quanto l’autore sa o ignora, quello che egli vuole o l’eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b, 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223; CCRP, sentenza del 17 dicembre 1997 in re W., consid. 4). Il ricorrente si limita a ribadire l'intenzionalità della controparte sostenendo che, quando egli giaceva a terra immobile, l'imputato lo aveva colpito con reiterati calci. Quanto egli avrebbe avuto dimostrare, invece, era che costui gli ha dato una sberla con l'intenzione di ferirlo, eventualità che il Pretore ha scartato. Infine, per quanto concerne il dolo eventuale, il ricorrente si limita di nuovo a contrapporre alla conclusione del Pretore, stando al quale non vi sono elementi per sostenere che l'imputato avesse preso in considerazione la possibilità di un ferimento, la tesi secondo cui colpendo una persona con una sberla in una carrozzeria non si può ignorare che essa possa battere il capo contro un oggetto pericoloso. Il Pretore tuttavia ha escluso simile evenienza in concreto, non ritenendo prevedibile, secondo il normale andamento delle cose, che una persona di quasi 90 kg, alta 1.85 m, possa cadere a terra solo per una sberla. Il che è vero. Ancora una volta perciò il ricorso è destinato all'insuccesso.\n5. Il Pretore ha escluso una condanna del querelato per lesioni colpose o vie di fatto in ossequio all'art. 250 cpv. 1 CPP, non essendogli tali imputazioni state indicate prima della discussione, né formulate dal Procuratore pubblico o dalla parte civile. Secondo l'art. 250 cpv. 1 CPP, in effetti, se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena uguale o meno grave di quella prevista nell'atto di accusa (rispettivamente nel decreto di accusa), l'accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione. Tale disposto non può tuttavia ostacolare l'applicazione del diritto federale (CCRP, sentenza del 6 dicembre 2000 in re B. e T. consid. 2d con riferimentro agli art. 214 e 215 v CPP). La Corte di cassazione e di revisione penale potrebbe quindi rinviare gli atti in prima sede perché si indichi all'accusato la mutata imputazione e si riprenda il processo. A tale riguardo potrebbero entrare in linea di conto, come ha rilevato lo stesso Pretore, le ipotesi di lesioni colpose o di vie di fatto (con riferimento alla sberla inflitta dall'imputato all'antagonista). Se non che, a quest'ultimo riguardo la contravvenzione sarebbe ormai prescritta (art. 126 in relazione con l'art. 109 CP), onde l'inutilità di un rinvio. Riguardo alle lesioni colpose (art. 125\ncpv. 1 CP), che presuppongono la negligenza dell'autore, il Pretore ha escluso tale requisito, non ritenendo prevedibile – come detto – che una persona di quasi 90 kg, alta 1.85 m, possa rovinare a terra solo per una sberla. Il che risponde senz'altro alla comune esperienza. Nemmeno il ricorrente, del resto, spiega quali elementi idonei a suffragare un'imprevidenza colpevole dell'imputato potrebbero emergere da un nuovo processo. Un rinvio degli atti al Pretore si rivelerebbe dunque, già sin d'ora, privo di senso.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un legale, una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n–____________,\n– avv. __________;\n– ____________,\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;"}