{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-51_2001-01-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58677&nX40_KEY=4933319&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea39a8021a901819b5193934fe236a6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.51"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:02:28", "Checksum": "eb70ac4f05e4bd4aa8db17b0d350cf9d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.51\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Giani |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 novembre 2000 presentato da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emessa il 24 ottobre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti di\n__________,\n(patrocinato dall'avv__________); |\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 10 gennaio 2000 __________ si è recato presso la carrozzeria __________ di __________ per ritirare quattro cerchi della propria automobile, consegnati nel dicembre precedente per la verniciatura. A quel momento è sorta una discussione accesa sul prezzo: __________ chiedeva fr. 300.–, mentre ____________ era disposto a pagare non più di fr. 100.–. A dire del primo, durante la lite __________lo ha colpito alla tempia sinistra con un martello, facendolo cadere per terra e battere la parte destra del volto, procurandosi ferite attestate in un certificato medico del giorno successivo dal dott. __________. __________ ha negato di avere colpito __________ con un martello, sostenendo di avergli solo dato una sberla poiché l'altro l'aveva raggiunto con un pugno e l'aveva preso per il collo. ____________ ha ammesso che in seguito al manrovescio ____________ era caduto a terra, soggiungendo però che quest'ultimo aveva allora afferrato un martello, ma egli glielo aveva tolto di mano, colpendolo con un calcio nel fondoschiena. Dopo di che egli si era allontanato e aveva gettato l'arnese all'esterno dell'officina.\nB. Con decreto di accusa del 19 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ autore colpevole di lesioni semplici e lo ha condannato alla pena di tre giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. ____________ è stato rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile. Statuendo su opposizione, con sentenza del 24 ottobre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha assolto invece l'imputato.\nC. Contro il giudizio del Pretore la parte civile ____________ ha introdotto il 25 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 16 novembre 2000 egli chiede la conferma del decreto di accusa e il versamento di fr. 6'520.– oltre interessi in rifusione del danno. Con scritto del 24 novembre 2000 il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a osservazioni. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2000 ____________ propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario, tuttavia, non significa semplicemente discutibile, opinabile o finanche erroneo (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5), bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b). Una sentenza poi incorre nell’annullamento quando è arbitraria nel suo esito, e non soltanto nella motivazione (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a).\n2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che al dibattimento neppure il querelante aveva saputo spiegare in che modo egli fosse stato colpito alla parte sinistra del volto, confermando di essersi procurato le lesioni alla mucosa boccale e alla parte destra cadendo su una specie di saldatrice. D'altro lato egli non risultava nemmeno essere stato colpito con un martello. Per converso, il primo giudice ha escluso la legittima difesa invocata dall'imputato, il quale non constava essere stato aggredito dal querelante né con un pugno né con una presa per il collo. Quanto al fatto di cagionare un taglio alla bocca, ciò configura una lesione semplice, ma il Pretore ha negato anche tale ipotesi, l'imputato non potendo dirsi avere agito con dolo, nemmeno eventuale. In effetti – ha spiegato il primo giudice – l'imputato ha bensì colpito il querelante con una sberla, ma non per causare una lesione e nemmeno potendo prevedere che per una semplice sberla l'antagonista cadesse per terra ferendosi su un arnese di lavoro."}