Rimane da verificare – d'ufficio, trattandosi di una questione di diritto – se il ricorrente non possa beneficiare di una sanzione più mite per avere commesso una lesione semplice che rientra nei cosiddetti casi poco gravi a norma dell'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP. Il danno patito dalla vittima nel caso in esame può infatti essere paragonato a quello menzionato in DTF 119 IV 27, consistente in un ematoma suborbitale – senza ulteriori conseguenze – causato alla parte lesa da un pugno, come pure a quello di cui al caso giudicato da questa Corte il 24 marzo 1998 in re T. (un occhio tumefatto e “piccola ferita lacero superficiale alla palpebra sinistra e alla fronte sinistra”).