Ricorda che lo zio stava fotografando la sua proprietà per procurarsi prove di cui valersi in una futura causa giudiziaria, violando l'art. 179quater CP e in ogni modo l'art. 28 CC. Egli era legittimato perciò a respingere un'ingerenza del genere (art. 33 CP). In realtà il Pretore non ha tenuto conto a giusto titolo di simile punto di vista, ove appena si consideri che al dibattimento Il ricorrente nemmeno aveva preteso di avere agito in difesa della sua privatezza, né aveva asserito di avere colpito lo zio in stato di legittima difesa. Egli si è limitato a contestare ogni addebito, negando di avere colpito chicchessia.