{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-50_2001-01-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58674&nX40_KEY=4933319&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "01b3dca6a2948f0a9f4681a3674fbb2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:02:27", "Checksum": "565448f66fae8f1e182f8e9c7d017dbd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Gli oneri processuali odierni seguono la parziale soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP). Sono posti quindi per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente verserà alla parte civile inoltre un'indennità di fr. 500.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Gli oneri del decreto di accusa e quelli della sentenza impugnata seguono la medesima sorte.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. II, III e V della sentenza impugnata sono riformati come segue:\nII. In applicazione della pena __________ è condannato al pagamento di una multa di fr. 300.–.\nIII. La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se l'imputato avrà tenuto buona condotta (art. art. 49 n. 4 CP). La multa dovrà essere pagata entro tre mesi e in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 n. 3 CP).\nV. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese processuali di fr. 150.– sono poste per due terzi a carico di __________ e per il resto a carico dello Stato. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto di accusa n. 1207 sono suddivise nella medesima proporzione.\nPer il resto il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 500.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 600.–\nsono posti per due terzi a carico del ricorrente e per un terzo a carico dello Stato. Il ricorrente verserà a __________ fr. 500.– per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– lic. iur. __________;\n– __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;\n– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}