{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-50_2001-01-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58674&nX40_KEY=4933319&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "01b3dca6a2948f0a9f4681a3674fbb2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:02:27", "Checksum": "565448f66fae8f1e182f8e9c7d017dbd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il Pretore ha fondato il suo proprio giudizio sulle dichiarazioni rilasciate da __________, genero del querelante, nel corso dell'istruttoria e come testimone al pubblico dibattimento. Questi – ha accertato il primo giudice – ha detto di avere visto un pezzo di legno innalzato dietro il muro di confine, dalla proprietà dell'imputato, e che ha colpito il capo di __________. Posto che soltanto l'accusato si trovava in quel momento sul piazzale di sua proprietà, il Pretore ha ritenuto che la credibilità del testimone non viene meno solo perché davanti agli inquirenti egli aveva riferito addirittura di avere visto il prevenuto colpire al capo il querelante. Recatosi sul fondo dell'imputato, il testimone ha notato infatti che costui teneva in mano un pezzo di legno. D'altro canto – ha soggiunto il Pretore – quanto ha dichiarato il testimone risulta compatibile con il certificato medico agli atti, attestante una contusione-escoriazione al sopracciglio destro dell'infortunato. Escluso perciò che la ferita possa essere stata la conseguenza della caduta del querelante sul lato sinistro, il Pretore ha ritenuto ininfluente sia la testimonianza della moglie dell'imputato, che per sua stessa ammissione non aveva potuto seguire l'accaduto a causa dell'oscurità, sia il fatto che __________ aveva detto di non avere notato vetture posteggiate la sera del 27 novembre 1999 (contrariamente a quanto affermavano l'imputato e sua moglie), avendo egli comprensibilmente rivolto la sua attenzione a quanto stava succedendo (sentenza, pag. 6 seg.).\n3. Il ricorrente si duole di numerose e palesi incongruenze nella deposizione di __________, mettendone in dubbio la credibilità. Se non che, egli non va oltre una critica meramente appellatoria e non dimostra la manifesta insostenibilità della sentenza impugnata, basata sulla contestata prova. Senza trascendere in arbitrio, il primo giudice ha indicato perché il testimone appariva attendibile, sebbene al dibattimento avesse deposto in modo più sfumato rispetto a quanto riferito agli inquirenti e abbia detto di non avere notato automobili posteggiate la sera del 27 novembre, contrariamente a quanto asseveravano l'imputato e sua moglie. Stando agli accertamenti del Pretore, il testimone ha confermato chiaramente di avere visto per lo meno un pezzo di legno colpire al capo il querelante e ha scorto poi l'imputato tenere in mano proprio un pezzo di legno. Considerato il certificato medico agli atti, che attesta una contusione-escoriazione al sopracciglio destro del querelante, mal si comprende perché il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio ritenendo che la ferita sia stata provocata dal legno brandito dall'accusato e non da un'improvvisa caduta dalla scala, come pretende l'imputato.\n4. Il ricorrente rimprovera inoltre al Pretore di avere disatteso il diritto federale non riconoscendogli estremi di legittima difesa giusta art. 33 CP. Ricorda che lo zio stava fotografando la sua proprietà per procurarsi prove di cui valersi in una futura causa giudiziaria, violando l'art. 179quater CP e in ogni modo l'art. 28 CC. Egli era legittimato perciò a respingere un'ingerenza del genere (art. 33 CP). In realtà il Pretore non ha tenuto conto a giusto titolo di simile punto di vista, ove appena si consideri che al dibattimento Il ricorrente nemmeno aveva preteso di avere agito in difesa della sua privatezza, né aveva asserito di avere colpito lo zio in stato di legittima difesa. Egli si è limitato a contestare ogni addebito, negando di avere colpito chicchessia. Inoltre, e in ogni modo, l'art. 33 CP presuppone che l'autore abbia reagito con l'intento di difendersi da un' aggressione ingiusta (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 13 ad art. 33), mentre la reazione del ricorrente è stata – sia come sia – sproporzionata, ciò che avrebbe giustificato tutt'al più una riduzione di pena (art. 33 cpv. 2 CP). Facendo difetto il presupposto soggettivo, però, l'art. 33 CP non può, come si è visto, trovare applicazione nella fattispecie.\n5. Rimane da verificare – d'ufficio, trattandosi di una questione di diritto – se il ricorrente non possa beneficiare di una sanzione più mite per avere commesso una lesione semplice che rientra nei cosiddetti casi poco gravi a norma dell'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP. Il danno patito dalla vittima nel caso in esame può infatti essere paragonato a quello menzionato in DTF 119 IV 27, consistente in un ematoma suborbitale – senza ulteriori conseguenze – causato alla parte lesa da un pugno, come pure a quello di cui al caso giudicato da questa Corte il 24 marzo 1998 in re T. (un occhio tumefatto e “piccola ferita lacero superficiale alla palpebra sinistra e alla fronte sinistra”). Dal certificato medico agli atti risulta che in concreto la vittima ha subìto una contusione-escoriazione al sopracciglio destro, da curare, in caso di dolori, con ghiaccio e “Panadol” (denuncia penale, act. C). Nella fattispecie la lesione semplice configura perciò un caso poco grave nel senso dell'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP. In virtù dell'art. 296 cpv. 1 CPP questa Corte deve pertanto ricommisurare la pena, che l'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP consente di attenuare secondo il libero apprezzamento del giudice (art. 66 CP). Ora, tenuto conto delle circostanze in cui si è svolta la vicenda e delle sue particolarità, una multa di fr. 300.–appare una sanzione adeguata alla gravità soggettiva e oggettiva del reato. Situata entro i limiti inferiori previsti dalla legge (art. 48 CP), essa è senz'altro adeguata alla colpa e alla situazione personale dell'accusato, coniugato e impiegato delle __________."}