{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-50_2001-01-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58674&nX40_KEY=4933319&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "01b3dca6a2948f0a9f4681a3674fbb2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:02:27", "Checksum": "565448f66fae8f1e182f8e9c7d017dbd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.01.2001 17.2000.50\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13 novembre 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dal lic. iur. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 6 ottobre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. __________ è comproprietario con la moglie __________ della particella n. __________RFD di __________, su cui sorge la loro abitazione. Questa confina confina con la particella n. __________, proprietà di __________, zio di __________. Ottenuta il 3 giugno 1992 la licenza edilizia, __________ ha trasformato la propria autorimessa (attigua al fondo di __________ i) in un locale di svago, destinato anche a lavori di falegnameria eseguiti con taluni macchinari. Ciò ha incrinato i rapporti fra i due vicini. Più volte infatti __________ si è lamentato, anche presso le autorità, per i rumori provenienti citato locale, fino ad asserire che il nipote esercitava una vera e propria attività professionale.\nB. Il 27 novembre 1997 __________ si è appoggiato con una scaletta al muro di recinzione che separa la sua proprietà da quella del nipote per scattare alcune fotografie che documentassero i propri sospetti. Notata la sua presenza, __________ ha immediatamente avvertito il marito. A questo punto le versioni divergono: __________ afferma di essere stato colpito al capo dal nipote con un travetto, __________ sostiene invece di avere solo rivolto lo sguardo verso lo zio, proprio nel momento in cui ha udito un forte rumore dovuto probabilmente alla caduta di lui.\nC. Con decreto di accusa del 22 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 27 novembre 1999, colpito alla testa con un legno __________, causandogli le lesioni accertate da un certificato medico rilasciato lo stesso giorno dal Pronto soccorso __________, come pure autore colpevole di danneggiamento per avere, con il medesimo legno, danneggiato l'apparecchio fotografico dello zio, causando un danno non meglio quantificato. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'imputato a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.\nD. Statuendo su opposizione, con sentenza del 6 ottobre 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha riconosciuto __________ colpevole di lesioni semplici, prosciogliendolo dall'imputazione di danneggiamento. Per quanto riguarda la pena, egli ha confermato la proposta del Procuratore pubblico. __________ è stato rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile.\nE. Contro la sentenza predetta __________ ha inoltrato il 6 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame presentato il 13 novembre successivo, egli chiede il proscioglimento dall'accusa di lesioni semplici o quanto meno, in via subordinata, l'esenzione da ogni pena conformemente all'art. 33 cpv. 2 CP. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 2000 il Procuratore pubblico postula il rigetto del ricorso. __________ ha formulato la medesima proposta con osservazioni del 1° dicembre 2000.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente si duole anzitutto di un arbitrario accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza impugnata (art. 288\ncpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii)."}